Imballaggi e Claim Ambientali: Chi risponde di Cosa
Il 12 agosto il PPWR è diventato applicabile. Domenica 27 settembre tocca alle nuove regole sui claim ambientali. Tra le due date, a molte aziende è arrivata sul tavolo la stessa domanda, spesso da un fornitore o da un cliente: la Dichiarazione di Conformità UE dell’imballaggio, chi la firma?
A luglio avevamo ricostruito il quadro partendo dal testo del regolamento e del decreto nel nostro articolo di luglio. Da allora sono arrivate indicazioni che rendono la risposta più netta. Questo è un aggiornamento operativo: cosa si è chiarito, cosa scatta adesso, cosa conviene verificare.
Il Ministero ha disegnato la Mappa dei Ruoli
Il giorno stesso dell’applicazione del PPWR, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato uno strumento di autovalutazione per le imprese della filiera degli imballaggi. Non aggiunge obblighi e non è una consulenza giuridica: è un percorso di orientamento, fondato sul regolamento, sulla guida interpretativa della Commissione e sulle FAQ più recenti, per capire quali obblighi si applicano a chi.
Il metodo procede in tre passaggi, in quest’ordine. Prima il ruolo dell’mpresa nella filiera. Poi la funzione di ogni singolo imballaggio: di vendita, multiplo, di trasporto, per l’e-commerce. Solo alla fine il materiale. L’ordine non è casuale: molte aziende partono dal materiale — «gestiamo plastica», «usiamo accoppiati» — e da lì cercano gli obblighi. Il Ministero indica la strada opposta.
Chi immette un imballaggio sul mercato con il proprio marchio ne è il fabbricante, anche se non l’ha progettato né prodotto.
Il documento chiarisce anche un punto che nella pratica pesa: la stessa impresa può ricoprire più ruoli contemporaneamente. Fabbricante, primo immettitore sul mercato italiano, confezionatore, distributore: a ogni ruolo corrispondono responsabilità diverse, e si sommano. Il percorso invita espressamente a non fermarsi alla prima risposta positiva, e a non confondere l’acquisto da un altro Paese UE con l’importazione da un Paese terzo. Per i casi complessi il Ministero rimanda a una verifica tecnica e giuridica specifica.
Fabbricante è chi mette il Marchio
Il chiarimento più rilevante per chi sviluppa un prodotto a proprio marchio riguarda la figura del fabbricante. Tra le qualifiche che lo strumento associa a questa figura compaiono il fabbricante giuridico, cioè chi immette l’imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio, e il titolare di una Private Label, che vende a proprio marchio prodotti realizzati da terzi. A queste si aggiunge chi decide specifiche tecniche, materiali o caratteristiche rilevanti dell’imballaggio.
Il punto che sorprende di più è che non serve aver progettato nulla. Le FAQ della Commissione europea aggiornate ad agosto chiariscono che anche chi sceglie un imballaggio standard da catalogo, senza modificarne forma o processo produttivo, è fabbricante se lo fa realizzare con il proprio nome o marchio. Decide il marchio, non il disegno. Il confine opposto lo indica il Ministero: una scatola standard neutra con sopra la sola etichetta di spedizione non trasforma in fabbricante chi la utilizza.
Chi produce o confeziona per conto del brand ha un ruolo diverso: l’articolo 16 del regolamento gli chiede di mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e i documenti su materiali, componenti e conformità necessari per redigere la Dichiarazione di Conformità UE.
Per un Brand Owner che lavora in Private Label la conseguenza è diretta: la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica sono in capo a lui. Il Partner Produttivo non la sostituisce, la rende possibile.
Lo strumento suggerisce anche dove fissare questa ripartizione: nel contratto con il produttore o il terzista, stabilendo chi prepara i documenti, chi aggiorna i dati e chi risponde delle modifiche. È un passaggio che molti accordi di fornitura oggi non prevedono.
Una precisazione per le realtà più piccole: il regolamento non prevede esenzioni generalizzate per le microimprese, ma in casi specifici gli obblighi del fabbricante possono ricadere sul fornitore dell’imballaggio. Il Ministero rimanda alla verifica della singola fattispecie, e va fatta prima di dare per scontata l’una o l’altra soluzione.
È la stessa ripartizione che avevamo descritto a luglio ricavandola dal regolamento. Ora c’è un’indicazione istituzionale che la conferma. Per chi confeziona per conto terzi, come noi, il compito resta quello di sempre, con una responsabilità in più di chiarezza: fornire specifiche, dati tecnici ed evidenze sui materiali in modo che il cliente possa costruirci sopra la propria dichiarazione.
Dal 27 settembre il Claim Ambientale va dimostrato
Si applicano le modifiche al Codice del Consumo introdotte dal D.Lgs. 30/2026. Le asserzioni ambientali generiche non dimostrate, i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione riconosciuto o su un provvedimento pubblico, la neutralità climatica fondata solo sulla compensazione diventano pratiche commerciali scorrette. A vigilare è l’AGCM.
Un dettaglio che conviene tenere presente: per asserzione ambientale la norma intende qualsiasi messaggio, non solo le parole. Rientrano anche immagini, simboli, loghi e nomi di prodotto che suggeriscono un vantaggio ambientale. La verifica, quindi, non si ferma al testo in etichetta: riguarda la grafica della confezione, il sito, le schede prodotto, i materiali commerciali.
Sull’etichetta, fino al 2028 decide ogni Paese
C’è poi un terzo piano, distinto dai claim: le informazioni obbligatorie sul conferimento dell’imballaggio. L’etichetta armonizzata europea prevista dal PPWR arriverà solo dal 12 agosto 2028. Fino ad allora restano in vigore le regole nazionali, e chi esporta deve rispettare quelle di ciascun Paese di destinazione: in Francia il logo Triman con le istruzioni di smistamento, in Spagna i requisiti del Real Decreto 1055/2022, aggiornati da una nota interpretativa di marzo.
CONAI ha aggiornato tra luglio e agosto le proprie note informative su Francia e Spagna e sul marchio Punto Verde: il Consorzio Nazionale Imballaggi non ne detiene la licenza d’uso, quindi un’azienda italiana può apporlo solo se lei o l’importatore ha un contratto con il sistema Punto Verde del Paese di destinazione. È un tema che merita un approfondimento a sé, soprattutto per i formati piccoli, e ci torneremo.
Cosa Verificare adesso
Tre controlli, in ordine di urgenza.
- I Claim, entro sabato 26 settembre 2026.
Un inventario di tutte le asserzioni ambientali visibili al consumatore, su confezione e fuori: per ognuna, la prova che la sostiene. - Il Ruolo, per ogni Prodotto.
Chi è fabbricante, chi è fornitore, chi immette sul mercato italiano: sulla carta e nei contratti. - Le Evidenze, lungo la Filiera.
Le dichiarazioni di conformità dei materiali a contatto e la documentazione tecnica necessaria alla Dichiarazione di Conformità UE: chi le fornisce, a chi, con quale aggiornamento.
Nessuno di questi controlli si risolve a valle, sul prodotto finito. Si imposta in fase di sviluppo, quando formato e materiale sono ancora una scelta.
Se stai sviluppando un prodotto e vuoi impostare fin dall’inizio formato, materiali e documentazione, parlane con noi.
Riccardo
Mi chiamo Riccardo, mi occupo di Marketing, pubblico contenuti Editoriali, Comunicati Stampa ed aggiornamenti aziendali rilevanti, come il lancio di nuovi prodotti, partnership e risultati. Per segnalare eventuali imprecisioni, errori o semplici refusi, puoi scrivermi all'indirizzo marketing@encanto.it.
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