PPWR e Green Claims 2026: cosa cambia per le imprese.

Stai per lanciare un nuovo prodotto. La formula è pronta, il formato di confezionamento scelto, e sulla confezione vorresti scrivere Packaging Sostenibile. Fino a ieri era una scelta di marketing. Dal 2026 è una dichiarazione che devi poter dimostrare — e l’imballaggio stesso è diventato un prodotto regolato.

Quest’anno porta due appuntamenti normativi che, presi insieme, cambiano le regole per chiunque immetta un integratore o un alimento sul mercato europeo. Non sono aggiornamenti di dettaglio. Sono due cambi di paradigma che arrivano a poche settimane di distanza l’uno dall’altro, e che toccano due piani distinti dello stesso prodotto: cosa contiene la confezione e cosa puoi scriverci sopra.

Due Regolamenti, due Piani

Il primo è il PPWR, il Packaging and Packaging Waste Regulation — formalmente Regolamento (UE) 2025/40. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e diventa applicabile dal 12 agosto 2026. Riguarda l’imballaggio: come è fatto, di cosa è fatto, quanto pesa, se è riciclabile. Non è una direttiva da recepire Paese per Paese: è un regolamento, direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri con le stesse regole.

Il secondo è il decreto che tutti chiamano Green Claims: il D.Lgs. 30/2026, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026. Qui l’oggetto non è l’imballaggio, ma la comunicazione: cosa un’azienda può dichiarare sulla sostenibilità di un prodotto, e a quali condizioni.

Uno regola la cosa. L’altro regola quello che ne dici. Ed è nel punto in cui i due si incontrano che si gioca la partita.

Il punto di contatto tra prodotto e materiale di confezionamento: è lì che si gioca la conformità.
Il punto di contatto tra prodotto e materiale di confezionamento: è lì che si gioca la conformità.

Cosa cambia sull’Imballaggio

Il PPWR trasforma l’imballaggio in un prodotto regolato a tutti gli effetti. Il principio di fondo è semplice: ogni imballaggio immesso sul mercato deve essere progettato per non diventare un rifiuto. Da questo principio discende un calendario progressivo, con le scadenze più pesanti concentrate più avanti — riciclabilità, contenuto minimo di materiale riciclato e limite allo spazio vuoto arrivano al 2030, l’etichettatura armonizzata europea nel 2028. Ma tre adempimenti scattano subito, il 12 agosto 2026.

Il primo riguarda le sostanze. Da quella data gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti non possono più essere immessi sul mercato se contengono PFAS — le cosiddette sostanze «eterne» — oltre soglie molto basse: 25 parti per miliardo per le PFAS misurate con analisi mirate, 250 parti per miliardo per la loro somma. Nella stessa norma compare anche il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Per aiutare le imprese a verificare la conformità, la Commissione ha pubblicato una guida interpretativa che propone un approccio graduale, basato sulla misurazione del fluoro totale, del fluoro organico e dei precursori ossidabili.

Il secondo è documentale: per ogni tipo di imballaggio serve una Dichiarazione di Conformità UE, secondo quanto previsto dall’articolo 39 e dall’allegato VIII del regolamento. Il terzo riguarda la registrazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui il prodotto imballato viene immesso sul mercato.

C’è poi un aspetto che ridefinisce le responsabilità lungo la filiera. Chi immette il prodotto imballato con il proprio marchio assume il ruolo di fabbricante ai fini del regolamento — anche quando la produzione e il confezionamento sono affidati a un terzo. La documentazione tecnica e la Dichiarazione di Conformità UE restano quindi in capo al brand owner. Il partner produttivo, dal canto suo, è tenuto a fornire i dati tecnici, le specifiche dei materiali e le evidenze che rendono possibile quella dichiarazione. Il regolamento, all’articolo 16, mette nero su bianco anche il dovere di richiedere ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie.

Cosa Cambia su quello che puoi Dichiarare

Il D.Lgs. 30/2026 interviene su un terreno diverso ma complementare. Modifica il Codice del Consumo e codifica come pratica commerciale scorretta ciò che fino a ieri era affidato a valutazioni caso per caso: le asserzioni ambientali generiche e non dimostrate.

Il primo divieto riguarda l’asserzione generica. Termini come «ecologico», «green» o «rispettoso dell’ambiente» non potranno più comparire su un prodotto senza il sostegno di un’eccellenza ambientale riconosciuta e dimostrata. E attenzione a una precisazione che sfugge spesso: usare l’aggettivo riferito al prodotto nel suo complesso resta vietato anche quando l’eccellenza è stata provata su un singolo aspetto.

Il secondo riguarda i marchi di sostenibilità. Loghi e sigilli che evocano caratteristiche ambientali non potranno essere esibiti se non poggiano su un sistema di certificazione riconosciuto o su un provvedimento di un’autorità pubblica. Un bollino che l’azienda si è disegnata da sola, per intenderci, non regge più.

Il terzo riguarda la neutralità climatica: dichiararsi «a impatto zero» appoggiandosi unicamente all’acquisto di crediti di compensazione, senza un percorso reale di riduzione delle emissioni, entra nel perimetro delle pratiche vietate. A vigilare è l’AGCM, con un impianto sanzionatorio che nei casi più gravi arriva a colpire una quota significativa del fatturato.

Il blister accoppia plastica termoformata e alluminio: un multimateriale che i nuovi requisiti di riciclabilità mettono alla prova.
Il blister accoppia plastica termoformata e alluminio: un multimateriale che i nuovi requisiti di riciclabilità mettono alla prova.

La Norma che Manca

Qui va detta una cosa che raramente si legge, ma che spiega meglio di ogni altra il quadro in cui ci muoviamo. La Direttiva 2024/825 stabilisce che un’asserzione ambientale debba essere vera, verificabile, aggiornata e non generica. Non dice però come lo si dimostra: introduce requisiti qualitativi, non metodologie obbligatorie di misurazione e verifica.

A quel compito doveva provvedere un secondo testo, molto più tecnico e stringente: la proposta di Direttiva sulla comprovazione delle asserzioni ambientali esplicite, nota come Green Claims Directive, presentata dalla Commissione nel marzo 2023. Prevedeva verifica preventiva da parte di organismi indipendenti, valutazione sull’intero ciclo di vita, procedure di convalida per i sistemi privati di etichettatura ambientale.

Quel testo, oggi, è fermo. Il Parlamento aveva adottato la sua posizione nel marzo 2024 e il Consiglio un orientamento generale nel giugno successivo, ma i negoziati a tre si sono arenati: il trilogo conclusivo del giugno 2025 è saltato e da allora la trattativa è sospesa. Le ragioni sono state esplicite — una proposta giudicata troppo complessa e costosa, con oneri amministrativi sproporzionati e nodo irrisolto sulle microimprese, che nell’Unione rappresentano circa il 96% del tessuto produttivo. Formalmente la proposta non è stata ritirata: risulta ancora «in esame» nel programma di lavoro della Commissione per il 2026.

La conseguenza pratica è paradossale, e vale la pena capirla bene. Dal 27 settembre le imprese avranno un divieto chiaro, ma non uno standard tecnico condiviso per dimostrare che un’asserzione è fondata. Il perimetro di ciò che non si può dire è netto; il metodo per provare ciò che si vuole dire, no.

È esattamente in questo vuoto che la certificazione di parte terza cambia di peso. In assenza di metriche obbligatorie, un’attestazione rilasciata da un organismo indipendente e riconosciuto diventa lo strumento più solido a disposizione di un’azienda per sostenere ciò che dichiara: non perché la legge lo imponga, ma perché è la prova che nessuno può contestare come autoreferenziale. Chi ha già costruito il proprio posizionamento su claim certificati si trova, senza aver cambiato nulla, con un vantaggio che prima era implicito e ora diventa esplicito.

Il punto in cui i due si Incontrano

Ecco perché le due norme vanno lette insieme. Il PPWR stabilisce cosa deve essere un imballaggio; il decreto green claims stabilisce a quali condizioni puoi raccontarlo. Scrivere «confezione sostenibile» o «100% riciclabile» su uno Stick Pack o su un Doypack, dal 2026, richiede due cose insieme: che l’imballaggio risponda davvero ai requisiti tecnici, e che tu disponga della documentazione che lo prova.

Il claim ambientale, insomma, non è più una frase. È la punta di un dossier. E quel dossier si compone lungo tutta la filiera: dai fornitori dei materiali, al partner che confeziona, fino al brand che firma la dichiarazione. Ogni anello deve mettere sul tavolo la sua parte di prova.

Cosa significa per chi Sviluppa un Prodotto

Per un brand owner o un buyer del settore, il messaggio operativo è netto. La scelta del formato di confezionamento smette di essere solo una questione di posizionamento e diventa anche una decisione di conformità. Un materiale, una struttura barriera, un rivestimento non si valutano più solo per stabilità del prodotto, praticità d’uso e resa a scaffale: entrano in gioco riciclabilità, assenza di sostanze soggette a limitazione, tracciabilità documentale.

C’è poi un aspetto operativo che conviene affrontare prima della scadenza. La conformità alle soglie non si verifica a valle, sul prodotto finito: viaggia lungo la filiera. È il fornitore del materiale a documentare, attraverso la Dichiarazione di Conformità per i materiali a contatto con gli alimenti, che il film, l’accoppiato o il rivestimento rispettano i limiti. Il confezionatore raccoglie quelle evidenze, le conserva e le mette a disposizione di chi immette il prodotto sul mercato con il proprio marchio — che è poi il soggetto tenuto a firmare la Dichiarazione di Conformità UE prevista dal regolamento.

Nel co-packing questo passaggio si presenta in due scenari diversi, e vale la pena distinguerli. Quando il materiale di confezionamento è approvvigionato da noi, la verifica della documentazione di conformità rientra nella qualifica del fornitore: nessun materiale entra in produzione senza le specifiche e le dichiarazioni che lo accompagnano. Quando invece è il committente a fornirlo, la documentazione va richiesta alla sua fonte: il confezionamento non sana un materiale privo di evidenze, e lavorarlo senza averle esporrebbe entrambi.

Per chi — come noi — opera con un Sistema di Gestione Gertificato per la sicurezza alimentare, tutto questo non è una novità: qualifica dei fornitori, controllo delle specifiche e tracciabilità dei materiali sono già prassi strutturate e verificate in audit. Il PPWR non introduce un presidio inedito — alza l’asticella su un perimetro che chi confeziona per marchi esigenti sorveglia già. La differenza è che da agosto quel presidio diventa condizione di accesso al mercato, non più soltanto buona pratica industriale.

Un dettaglio che vale la pena chiarire, perché sfugge spesso: il divieto non riguarda la data di produzione dell’imballaggio, ma quella di immissione sul mercato. Il PPWR non prevede alcun periodo di esaurimento delle giacenze. Ciò che è già sul mercato prima del 12 agosto può continuare a circolare, ma un materiale fermo a magazzino non diventa utilizzabile per il solo fatto di essere stato prodotto prima. Chi confeziona per conto terzi ha quindi tutto l’interesse a mappare per tempo i propri materiali e ad allineare gli approvvigionamenti: è una questione di continuità produttiva, prima ancora che di compliance.

È un lavoro che si fa meglio a monte, in fase di sviluppo, che non a valle su un prodotto già definito. Ripensare un imballaggio dopo aver stampato le etichette costa molto più che progettarlo bene dall’inizio. Ed è qui che un partner produttivo che conosce questi vincoli fa la differenza: nella scelta del materiale giusto, nella richiesta ai fornitori delle evidenze corrette, nella costruzione della base documentale su cui il brand poggerà le proprie dichiarazioni.

La direzione, per chi sviluppa e produce, è chiara. La sostenibilità comunicata a parole lascia il posto alla sostenibilità dimostrata con i documenti. Non è un vincolo in più da subire: è il terreno su cui i prodotti costruiti con serietà potranno finalmente distinguersi da quelli costruiti con gli aggettivi.

Se stai sviluppando un prodotto e vuoi ragionare sul formato di confezionamento anche alla luce di questi vincoli, parlane con noi, con i tecnici di Encanto Nutraceutica.